“Rottamazione” delle Cartelle Equitalia

L’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in legge, prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016.

L’adesione alla sanatoria prevede la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora (ad esclusione delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada).

Possono essere oggetto di definizione agevolata le imposte, i contributi previdenziali e assistenziali, i tributi locali, i contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura, i ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB, i canoni demaniali e le spese di giustizia.

Il beneficio spetta a tutti i contribuenti, anche se hanno effettuato pagamenti parziali o hanno in essere piani di dilazione emessi dall’Agente della riscossione. In merito ai piani rateali in essere, il beneficio della rottamazione è concesso solo se sono stati effettuati i versamenti in scadenza nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017, entro l’anno 2017 dovrà essere versato il 70% delle somme complessivamente dovute, il restante 30% nell’anno 2018.

Il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.

Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria dovrà presentare l’istanza (tramite apposito modello) entro il 31 marzo 2017; sarà Equitalia a ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze per poi recapitare la liquidazione al contribuente entro il 31 maggio 2017.