Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid

Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438
Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate. Sono stati definiti quindi le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.
L’adempimento è stato introdotto per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
Devono inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello”, di cui all’art. 1 , commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).
L’adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest’ultimo caso, la dichiarazione dev’essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.
Pertanto la dichiarazione dev’essere comunque presentata quando:
• il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
• il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
• il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti richiesti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

L’autodichiarazione dovrà essere inviata tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
A tal fine il contribuente si può avvalere di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro 5 giorni dall’invio sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.
La dichiarazione dev’essere presentata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021. Anche tali soggetti sono tenuti ad adempiere all’obbligo entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.